1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati membri dell’UNESCO conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Direttore generale dell’UNESCO.
1. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die Mitgliedstaaten der UNESCO nach Massgabe ihrer verfassungsrechtlichen Verfahren.
2. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generaldirektor der UNESCO hinterlegt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.