1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato può, in ogni altro momento seguente, con una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quel che concerne ciascun territorio indicato in tale dichiarazione, con notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
1. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder der Hinterlegung seiner Ratifizierungs‑, Annahme‑, Genehmigungs‑ oder Beitrittsurkunde das Gebiet oder die Gebiete genau festlegen, auf die dieses Übereinkommen Anwendung finden soll.
2. Jeder Staat kann zu jedem späteren Zeitpunkt mittels einer an den Generalsekretär des Europarates gerichteten Erklärung die Anwendung dieses Übereinkommens auf jedes andere darin genau bezeichnete Gebiet ausdehnen. Für solche Gebiete tritt das Übereinkommen am ersten Tag des Monats in Kraft, der dem Ablauf einer Zeitspanne von drei Monaten nach Eingang der Erklärung beim Generalsekretär folgt.
3. Jede im Sinne der obigen Absätze abgegebene Zustimmung kann mit Bezug auf jedes darin genannte Gebiet durch eine an den Generalsekretär gerichtete Erklärung zurückgenommen werden. Die Zurücknahme tritt am ersten Tag des Monats nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten nach Eingang der Benachrichtigung beim Generalsekretär in Kraft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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