0.440.1 Convenzione culturale europea, del 19 dicembre 1954

0.440.1 Europäisches Kulturabkommen vom 19. Dezember 1954

Art. 4

Per l’applicazione degli articoli 2 e 3, ogni Parte Contraente dovrà facilitare, nella misura del possibile, la circolazione e lo scambio delle persone nonché degli oggetti di valore culturale.

Art. 4

Zwecks Durchführung der Artikel 2 und 3 erleichtert jede Vertragspartei soweit wie möglich die Bewegungsfreiheit und den Austausch von Personen und Kulturgütern.

 

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