Per l’applicazione degli articoli 2 e 3, ogni Parte Contraente dovrà facilitare, nella misura del possibile, la circolazione e lo scambio delle persone nonché degli oggetti di valore culturale.
Zwecks Durchführung der Artikel 2 und 3 erleichtert jede Vertragspartei soweit wie möglich die Bewegungsfreiheit und den Austausch von Personen und Kulturgütern.
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