0.434.1 Convenzione del 15 marzo 1886 per lo scambio internazionale degli atti officiali e di altre pubblicazioni

0.434.1 Übereinkunft vom 15. März 1886 betreffend den internationalen Austausch der amtlichen Erlasse und anderer Publikationen

Art. 5

Le spedizioni si faranno direttamente da burò a burò. Saranno allestiti dei formulari uniformi per i borderò del contenuto delle casse, come pure per le corrispondenze amministrative le domande, le ricevute, ecc.

Art. 5

Die Sendungen sollen direkt von Büro zu Büro stattfinden. Es sind einheitliche Formulare einzuführen für die Inhaltsverzeichnisse der Sendungen sowie für alle in der Verwaltung dieses Dienstzweiges zur Verwendung gelangenden Korrespondenzen, Anfragen, Empfangsanzeigen usw.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.