0.434.1 Convenzione del 15 marzo 1886 per lo scambio internazionale degli atti officiali e di altre pubblicazioni

0.434.1 Übereinkunft vom 15. März 1886 betreffend den internationalen Austausch der amtlichen Erlasse und anderer Publikationen

Art. 1

In ciascuno degli Stati contraenti sarà stabilito un burò incaricato del servizio degli scambi3.

3 Nella Svizzera è la Biblioteca centrale del Parlamento e dell’Amministrazione federale.

Art. 1

In jedem der Vertragsstaaten ist ein Büro einzurichten, welches den Austausch zu besorgen hat.2

2 In der Schweiz ist dies die Eidgenössische Parlaments‑ und Zentralbibliothek.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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