0.429.01 Convenzione dell'11 ottobre 1947 per l'organizzazione meteorologica mondiale (con All. I, II)

0.429.01 Abkommen vom 11. Oktober 1947 über die Weltorganisation für Meteorologie (mit Anhänge I, II)

Art. 25

Le relazioni tra l’Organizzazione e l’Organizzazione delle Nazioni Unite sono disciplinate giusta l’articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite5. Qualsiasi accordo sulle relazioni tra le due organizzazioni dev’essere approvato dai due terzi di Membri che sono Stati.

Art. 25

Die Organisation steht im Sinne von Artikel 57 der Charta der Vereinten Nationen4 mit diesen in Beziehung. Jede diese Beziehung betreffende Übereinkunft bedarf der Genehmigung durch zwei Drittel der Mitgliedstaaten.

 

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