a) In una votazione del Congresso ogni Membro dispone di un sol voto. Tuttavia, soltanto i Membri dell’Organizzazione che sono Stati (detti qui di seguito «Membri che sono Stati») hanno il diritto di votare o di prendere decisioni sui seguenti oggetti:
b) Le decisioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli o contrari tranne nel caso di elezione a qualsiasi posto nel l’Organizzazione, per la quale occorre solo la maggioranza semplice dei voti. Tuttavia, le disposizioni del presente capoverso non si applicano alle decisioni prese in virtù degli articoli 3, 10 c), 25, 26 e 28 della Convenzione.
a) Bei Abstimmungen des Kongresses hat jedes Mitglied eine Stimme. Jedoch haben nur Mitglieder der Organisation, die Staaten sind (im folgenden als «Mitgliedstaaten» bezeichnet), das Recht, über folgende Angelegenheiten abzustimmen oder zu beschliessen:
b) Beschlüsse bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Ja‑ und Nein‑Stimmen; jedoch genügt bei der Wahl von Personen, die in irgendeiner Eigenschaft in der Organisation Dienst tun sollen, die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Dieser Buchstabe gilt nicht für Beschlüsse, die nach den Artikeln 3, 10 Buchstabe c, 25, 26 und 28 gefasst werden.
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