Per l’esecuzione di determinate parti dei propri compiti l’Agenzia può chiedere la collaborazione di istituzioni e organismi di Stati membri dell’Agenzia.
Die Organisation kann Einrichtungen und Organe ihrer Mitgliedstaaten um Mitwirkung bei der Durchführung bestimmter Teilaufgaben bitten.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.