Gli Stati partecipanti alla Convenzione per l’istituzione di un’Organizzazione
europea per le Ricerche nucleari5 (chiamata qui di seguito «Convenzione»),
animati dal desiderio di stabilire disposizioni circa l’amministrazione finanziaria dell’Organizzazione,
hanno convenuto quanto segue:
Die Vertragsstaaten des Übereinkommens zur Errichtung einer Europäischen
Organisation für Kernforschung3 (im folgenden als «Übereinkommen» bezeichnet);
von dem Wunsche geleitet, Bestimmungen über die finanzielle Verwaltung der Organisation zu treffen;
haben folgendes vereinbart:
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