1. Le condizioni per l’ammissione di nuovi membri sono specificate qui di seguito:
2. I soggetti elencati all’articolo 3, paragrafo 1, che desiderano contribuire all’organizzazione, ma che non possiedono ancora i requisiti per aderirvi in qualità di membri, possono chiedere al consiglio lo statuto di osservatori. Le condizioni per l’ammissione degli osservatori sono specificate qui di seguito:
Nella domanda il richiedente spiega in che modo contribuirà all’organizzazione e alle sue attività descritte all’articolo 2.
1. Für die Aufnahme neuer Mitglieder gelten folgende Bedingungen:
2. In Artikel 3 Absatz 1 genannte juristische Personen, die einen Beitrag zu der Organisation leisten wollen, aber noch nicht in der Lage sind, Mitglieder zu werden, können sich beim Rat um den Beobachterstatus bewerben. Für die Zulassung als Beobachter gelten folgende Bedingungen:
In dem Antrag ist darzulegen, wie der Bewerber zu der Organisation und ihren Tätigkeiten gemäss Artikel 2 beitragen wird.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.