I membri si impegnano a provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti e gli edifici dell’organizzazione di cui all’allegato 1. I membri si ripartiscono i costi della disattivazione. Questo costo non può superare un importo equivalente a tre bilanci di esercizio annuali, sulla base della media degli ultimi cinque anni dei costi di funzionamento. I costi superiori a questo importo sono a carico dello Stato ospitante dell’organizzazione.
Il consiglio elabora e adotta una politica di disattivazione contenente una descrizione organica e completa della procedura di disattivazione.
Die Mitglieder treffen Vorkehrungen, um den Abbau aller Anlagen und Gebäude der Organisation gemäss Anhang 1 zu gewährleisten. Sie teilen die entsprechenden Stilllegungskosten. Die Kosten entsprechen höchstens drei jährlichen Betriebshaushalten, ausgehend von den durchschnittlichen Betriebskosten der letzten fünf Jahre. Für darüber hinausgehende Kosten ist der Gastgeberstaat der Organisation verantwortlich.
Der Rat erarbeitet und verabschiedet die Stilllegungsregelung mit einer schlüssigen und umfassenden Beschreibung des Stilllegungsverfahrens.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.