0.420.514.26 Accordo del 13 novembre 1987 di cooperazione in materia di terminologia, in forma di scambio di lettere tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica (con All.)

0.420.514.26 Abkommen vom 13. November 1987 über die terminologische Zusammenarbeit, in Form eines Briefwechsels zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Europäischen Atomgemeinschaft (mit Anhängen)

Art. 8

Le prestazioni terminologiche informatizzate che le parti si forniranno reciprocamente risponderanno sotto tutti i punti di vista alle esigenze usuali e a quelle definite dall’organo di gestione. Tuttavia, le parti non assumeranno su di sé alcun onere di garanzia né alcun impegno per quanto concerne i risultati dell’utilizzazione dei loro apporti informatici o terminologici.

Art. 8

Die informatisierten terminologischen Beiträge, die die Vertragsparteien leisten, sollen in allen Punkten den von dem Verwaltungsorgan festgelegten üblichen Anforderungen entsprechen. In bezug auf die Ergebnisse der Verwendung ihrer informatischen oder terminologischen Beiträge übernehmen die Parteien weder eine Garantie noch eine Verpflichtung.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.