0.420.513.111 Accordo bilaterale Eurostars-2 del 5 settembre 2017 tra il Consiglio federale svizzero e il Segretariato di EUREKA (con allegati)

0.420.513.111 Bilaterales Abkommen vom 5. September 2017 über Eurostars-2 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem Eureka-Sekretariat (mit Anhängen)

Art. 23 Responsabilità per danni

Ciascuna delle Parti è da considerarsi come sola e unica responsabile per l’adempimento dei propri obblighi di cui al presente Accordo.

Ciascuna delle Parti si assume la responsabilità esclusiva di garantire che i propri atti nell’ambito del presente Accordo non violino alcun diritto di terzi.

Art. 23 Haftung im Schadensfall

Jede Partei haftet alleine für die Erfüllung ihrer Pflichten aus diesem Abkommen.

Jede Partei trägt die alleinige Verantwortung dafür, dass ihre Handlungen im Rahmen dieses Abkommens die Rechte Dritter nicht verletzen.

 

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