1 La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a partire dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d’Europa hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 16.
2 Per ogni Stato firmatario che esprime successivamente il suo consenso ad esserne vincolato, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a partire dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
1 Das Übereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von einem Monat nach dem Tag folgt, an dem drei Mitgliedstaaten des Europarats nach Artikel 16 ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch das Übereinkommen gebunden zu sein.
2 Für jeden Unterzeichnerstaat, der später seine Zustimmung ausdrückt, durch das Übereinkommen gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von einem Monat nach der Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgt.
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