0.415.31 Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive

0.415.31 Übereinkommen des Europarats vom 3. Juli 2016 über einen ganzheitlichen Ansatz für Sicherheit, Schutz und Dienstleistungen bei Fussballspielen und anderen Sportveranstaltungen

Art. 1 Campo di applicazione

1 Le Parti, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, adottano le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione nel quadro di incontri o tornei calcistici disputati nel loro territorio da società di calcio professionistiche e da squadre nazionali.

2 Le Parti possono applicare le disposizioni della presente Convenzione ad altri sport o ad altre manifestazioni sportive disputate nel loro territorio, compresi gli incontri calcistici a carattere dilettantistico, in particolare in circostanze che comportano rischi per la sicurezza fisica o la sicurezza pubblica.

Art. 1 Geltungsbereich

1 Die Vertragsparteien unternehmen im Rahmen ihrer jeweiligen verfassungsrechtlichen Bestimmungen die notwendigen Schritte, um diesem Übereinkommen in Bezug auf Fussballspiele oder Turniere Wirksamkeit zu verleihen, die in ihrem Hoheitsgebiet von professionellen Fussballvereinen und Nationalmannschaften ausgetragen werden.

2 Die Vertragsparteien können dieses Übereinkommen auf andere Sportarten oder in ihrem Hoheitsgebiet ausgetragene Sportveranstaltungen, einschliesslich Amateurfussballspielen, anwenden, insbesondere sofern die Umstände Risiken für die Sicherheit oder den Schutz mit sich bringen.

 

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