0.414.93 Accordo di cooperazione del 19 settembre 1991 tra la Confederazione Svizzera e l'Istituto universitario europeo

0.414.93 Kooperationsabkommen vom 19. September 1991 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Europäischen Hochschulinstitut

Art. 3

I candidati svizzeri che hanno già iniziato il loro lavoro di ricerca finalizzato al dottorato e che sono in possesso delle qualifiche necessarie, possono essere ammessi all’Istituto direttamente al secondo anno del corso di dottorato.

Art. 3

Schweizerische Bewerber, die bereits mit einer Doktoratsforschung begonnen haben und die notwendigen Qualifikationen besitzen, können am Institut unmittelbar zum zweiten Jahr des Doktoratsstudiums zugelassen werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.