0.414.5 Convenzione europea del 14 dicembre 1959 sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie

0.414.5 Europäisches Abkommen vom 14. Dezember 1959 über die Gleichwertigkeit der akademischen Grade und Hochschulzeugnisse

Art. 11

Ogni Parte contraente potrà all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure in ogni altro momento successivo, dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che la presente Convenzione si applicherà a tutti, oppure a parte, dei territori di cui cura le relazioni internazionali.

Art. 11

Jede Vertragspartei kann bei der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde beziehungsweise Beitrittserklärung oder in der Folge durch eine Mitteilung an den Generalsekretär des Europarates erklären, dass dieses Abkommen für einige oder alle der Gebiete gilt, für deren internationale Beziehungen diese Vertragspartei verantwortlich ist.

 

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