0.414.32 Convenzione europea del 6 novembre 1990 sull'equivalenza generale dei periodi di studi universitari

0.414.32 Europäische Konvention vom 6. November 1990 über die allgemeine Gleichwertigkeit der Studienzeiten an den Universitäten

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati Parte nella Convenzione culturale europea3, firmatari della presente Convenzione,

Considerato che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri;

Vista la Convenzione europea sull’equivalenza dei periodi di studi universitari, aperta alla firma a Parigi il 15 dicembre 19564, che si applica al campo delle lingue vive;

Convinti che un importante contributo verrebbe fornito alla comprensione europea se un numero maggiore di studenti in tutte le discipline potesse trascorrere periodi di studio all’estero e se gli esami superati e i corsi seguiti da tali studenti durante tali periodi di studi potessero essere riconosciuti dal loro istituto d’insegnamento d’origine;

Decisi a stabilire a tal fine il principio dell’equivalenza generale dei periodi di studi universitari,

Hanno convenuto quanto segue:

Präambel

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.