Testo originale
L’Ambasciatore di Svizzera in Italia | Roma, 12 ottobre 2006 Signor Vice Direttore Generale Min. Plen. Elio Menzione Roma |
Signor Vice Direttore Generale,
al fine di addivenire ad un’intesa che consenta ai cittadini italiani e svizzeri di presentarsi in qualità di candidati esterni agli esami per il conseguimento del titolo di studio finale di scuola secondaria di secondo grado presso le scuole dell’altro Paese, ho l’onore di proporLe a nome del mio Governo il presente accordo espresso in tre articoli:
Qualora il suo Governo concordi con quanto sopra esposto, ho l’onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l’avvenuto completamento delle procedure interne all’uopo previste.
Voglia gradire, signor Vice Direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione.
Bruno Spinner
La parte italiana ha consentito con la proposta della Svizzera (lettera del Vice Direttore Generale Elio Menzione del 12 ottobre 2006).
Übersetzung2
Der Schweizerische Botschafter in Italien | Rom, 12. Oktober 2006 Herr Vize-Generaldirektor Minister Elio Menzione Rom |
Sehr geehrter Herr Vize-Generaldirektor
Im Hinblick auf die Absprache einer gemeinsamen Lösung zugunsten der italienischen und der schweizerischen Bürger bei der jeweiligen Zulassung zu den externen Maturitätsprüfungen zur Erreichung eines gymnasialen Abschlusses der Sekundarstufe II unterbreite ich Ihnen im Namen meiner Regierung den folgenden Vorschlag in drei Bestimmungen:
Mit vorzüglicher Hochachtung
Bruno Spinner
Die italienische Seite hat dem Vorschlag der Schweiz zugestimmt (Schreiben des Vize-Generaldirektors Elio Menzione vom 12. Oktober 2006).
2 Der italienische Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der entsprechenden Ausgabe dieser Sammlung.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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