0.411.934.91 Convenzione del 14 dicembre 1887 tra la Svizzera e la Francia sull'adempimento dell'obbligo di scuola in ambo i territori, specialmente nei luoghi di confine

0.411.934.91

Übereinkunft vom 14. Dezember 1887 zwischen der Schweiz und Frankreich betreffend Durchführung der Schulpflicht in den beidseitigen Gebieten, insbesondere in den Grenzortschaften

Art. 2

Il padre, il tutore, la persona che ha la cura d’un figliuolo sottoposto alla istruzione primaria obbligatoria, il padrone cui il figliuolo è affidato, e in generale le persone risponsabili di esso figliuolo, sono obbligati in Francia, se il figliuolo è di nazionalità svizzera, all’osservanza delle leggi francesi e, in caso di contravvenzione, sono passibili delle medesime pene, come se il figliuolo fosse di nazionalità francese.

E viceversa in Svizzera, le persone risponsabili d’un figliuolo di nazionalità francese sono sottoposte alle medesime leggi e, in caso di contravvenzione, sono passibili delle medesime pene, come se il figliuolo fosse di nazionalità svizzera.

Art. 2

Vater, Vormund und Pflegevater eines dem obligatorischen Primarunterricht unterworfenen Kindes, der Lehrmeister, bei welchem es untergebracht ist, überhaupt alle für das Kind verantwortlichen Personen sind in Frankreich, wenn das Kind schweizerischer Nationalität ist, zur Beobachtung der französischen Gesetze gehalten und bei Zuwiderhandlung den gleichen Strafen unterworfen, wie wenn das Kind französischer Nationalität wäre.

Und umgekehrt sind in der Schweiz die für ein Kind französischer Nationalität verantwortlichen Personen den nämlichen Gesetzen und bei Zuwiderhandlung den gleichen Strafen unterworfen, wie wenn das Kind schweizerischer Nationalität wäre.

 

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