Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, nonché ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Die Artikel 12–15 und 18 finden auf die Richter, die Generalanwälte, den Kanzler und die Hilfsberichterstatter des Gerichtshofs sowie die Mitglieder und den Kanzler des Gerichts erster Instanz Anwendung; die Bestimmungen des Artikels 3 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs betreffend die Befreiung der Richter und Generalanwälte von der Gerichtsbarkeit bleiben hiervon unberührt.
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