È fatto divieto agli agenti finanziari e a ogni altra persona partecipante all’esecuzione del bilancio, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo sul territorio degli Stati associati, di adottare un’azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità.
Allen Finanzakteuren und sonstigen Personen, die im Hoheitsgebiet der assoziierten Staaten Aufgaben in den Bereichen Haushaltsvollzug, Finanzmanagement, Rechnungsprüfung und Kontrolle wahrnehmen, ist jede Handlung untersagt, durch die eigene Interessen mit denen der Gemeinschaften in Konflikt geraten könnten.
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