Previa autorizzazione della Parte richiesta, gli agenti dello Stato richiedente possono portare con sé la propria arma d’ordinanza, al solo scopo di assicurare, se del caso, la legittima difesa.
Nach vorheriger Bewilligung durch die ersuchte Vertragspartei dürfen Beamte der ersuchenden Vertragspartei ihre Ordonanzwaffe mit sich führen. Sie dürfen ihre Ordonanzwaffe nur in gerechtfertigter Notwehr verwenden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.