1. Un centro comune è istituito a Chiasso nelle immediate vicinanze della frontiera, in base al piano d’ubicazione che figura nell’allegato del presente Protocollo. Il centro comune accoglie gli agenti delle Parti che rappresentano i servizi competenti.
2. Il numero e la sede dei centri comuni possono essere ulteriormente modificati conformemente all’articolo 10 del presente protocollo.
1. Unmittelbar an der schweizerisch-italienischen Grenze, in Chiasso, wird ein Kooperationszentrum errichtet (siehe Anhang zu diesem Zusatzprotokoll). In diesem Zentrum arbeiten Beamte der zuständigen Behörden.
2. Nach Artikel 10 des Protokolls können Zahl und Sitz der Kooperationszentren geändert werden.
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