1. Nel quadro dei loro rapporti di servizio o di lavoro e in ambito disciplinare gli agenti delle Parti restano soggetti al rispettivo diritto nazionale.
2. Le Parti garantiscono agli agenti distaccati dell’altra Parte la stessa protezione e assistenza assicurata ai propri agenti nello svolgimento delle loro funzioni.
3. Le Parti regolano caso per caso il trasporto dell’equipaggiamento di polizia, ad esempio delle armi da fuoco, in occasione di operazioni e formazioni congiunte.
1. Die Beamten der Vertragsparteien unterstehen in ihrem Dienst- oder Anstellungsverhältnis wie auch disziplinarrechtlich den jeweiligen innerstaatlichen Vorschriften.
2. Die Vertragsparteien garantieren den von der anderen Vertragspartei entsandten Beamten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben denselben Schutz und Beistand wie den eigenen Beamten.
3. Die Parteien regeln das Mitführen von Polizeiausrüstung wie Schusswaffen bei gemeinsamen Einsätzen und Ausbildung von Fall zu Fall.
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