1 Ciascuna Parte può rifiutarsi di fornire un’informazione o di collaborare allorché, in una precisa circostanza, gli interessi generali o la sicurezza pubblica del Paese siano messi in grave pericolo. Il rifiuto deve essere motivato.
2 Ciascuna Parte è parimenti tenuta a rispettare le disposizioni di altri accordi di cooperazione applicabili a livello internazionale, in particolare le convenzioni di assistenza giudiziaria e di assistenza amministrativa in materia doganale.
1 Jede der Parteien kann sich weigern, eine Information zu liefern oder in einer bestimmten Angelegenheit zusammenzuarbeiten, wenn allgemeine Interessen oder die innere Sicherheit des Landes in schwerem Mass gefährdet würden. Die Verweigerung ist zu begründen.
2 Jede der Parteien muss die Bestimmungen anderer internationaler Kooperationsabkommen einhalten, insbesondere Abkommen über Rechtshilfe und über Amtshilfe in Zollsachen.
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