1. L’ubicazione dei centri comuni è stabilita da un protocollo aggiuntivo.
2. Mediante uno scambio di note, il numero e la sede dei centri comuni possono essere ulteriormente modificati.
1. Die Errichtung der gemeinsamen Zentren wird in einem Zusatzprotokoll festgehalten.
2. Durch Notenaustausch können Anzahl und Sitz der gemeinsamen Zentren nachträglich abgeändert werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.