Gli agenti di entrambi gli Stati lavorano nei gruppi inquirenti comuni dello Stato ospitante in conformità con il diritto ivi vigente. Gli agenti che lavorano nei gruppi inquirenti comuni hanno accesso a tutte le informazioni necessarie per svolgere i loro compiti nei limiti consentiti dal diritto interno dello Stato ospitante e dal loro livello di abilitazione in materia di sicurezza.
Die Beamten beider Staaten arbeiten in der gemeinsamen Ermittlungsgruppe des jeweiligen Gaststaates gemäss dessen anwendbarem Recht. Die Beamten, welche in der gemeinsamen Ermittlungsgruppe arbeiten, haben Zugang zu allen für ihre Aufgaben notwendigen Informationen im Umfang des in dem Gaststaat anwendbaren nationalen Rechts und im Umfang ihres Berechtigungsstatus.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.