0.360.214.1 Accordo del 26 gennaio 2018 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità

0.360.214.1 Abkommen vom 26. Januar 2018 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Bulgarien über die polizeiliche Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Kriminalität

Art. 11 Gruppi di lavoro congiunti e analisi della sicurezza

Le autorità competenti possono costituire gruppi di lavoro congiunti al fine, tra l’altro, di analizzare e valutare la situazione in materia di sicurezza e si adoperano per scambiarsi, periodicamente o se le circostanze lo richiedono, rapporti sulla situazione.

Art. 11 Gemeinsame Arbeitsgruppen und Sicherheitsanalysen

Die zuständigen Behörden können gemeinsame Arbeitsgruppen bilden, um unter anderem die Sicherheitslage zu analysieren und zu beurteilen, und sind bestrebt, regelmässig oder falls es die Umstände erfordern, untereinander Lageberichte auszutauschen.

 

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