Le autorità competenti possono costituire gruppi di lavoro congiunti al fine, tra l’altro, di analizzare e valutare la situazione in materia di sicurezza e si adoperano per scambiarsi, periodicamente o se le circostanze lo richiedono, rapporti sulla situazione.
Die zuständigen Behörden können gemeinsame Arbeitsgruppen bilden, um unter anderem die Sicherheitslage zu analysieren und zu beurteilen, und sind bestrebt, regelmässig oder falls es die Umstände erfordern, untereinander Lageberichte auszutauschen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.