(1) Durante l’esecuzione dei servizi, gli Stati contraenti sono tenuti nei confronti degli agenti distaccati alla stessa protezione e assistenza che usano nei confronti dei propri agenti.
(2) Gli agenti dell’altro Stato contraente sottostanno alle prescrizioni legali in materia di servizi e in particolare in materia disciplinare e di responsabilità vigenti nel proprio Stato.
(1) Die Vertragsstaaten sind gegenüber den entsandten Beamten bei der Ausübung des Dienstes zu gleichem Schutz und Beistand verpflichtet wie gegenüber den eigenen Beamten.
(2) Die Beamten des anderen Vertragsstaates bleiben in dienstrechtlicher, insbesondere disziplinarrechtlicher sowie in haftungsrechtlicher Hinsicht den in ihrem Staat geltenden Vorschriften unterworfen.
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