0.353.932.3 Convenzione del 30 ottobre 1883 tra la Svizzera e il Salvador per l'estradizione reciproca dei delinquenti

0.353.932.3 Übereinkunft vom 30. Oktober 1883 zwischen der Schweiz und Salvador betreffend die gegenseitige Auslieferung von Verbrechern

Art. V

L’estradizione per i crimini e delitti comuni denotati nell’articolo 1 ha luogo anche nel caso che l’atto incriminato fosse stato commesso prima dell’entrar in vigore della presente convenzione.

Art. V

Die Auslieferung für die im Artikel I genannten gemeinen Verbrechen findet auch dann statt, wenn die eingeklagte Handlung vor dem Inkrafttreten dieses Vertrages verübt wurde.

 

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