1 Il presente Accordo deve essere ratificato; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna, il più presto possibile.
2 Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo lo scambio dei rispettivi strumenti di ratificazione, sempreché a questa data la Convenzione europea d’estradizione sia vincolante per ambedue gli Stati partecipi del presente Accordo, altrimenti contemporaneamente alla Convenzione.
3 Il presente Accordo può essere disdetto in ogni tempo per iscritto; esso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la notificazione della disdetta come anche, senza speciale disdetta, al momento in cui la Convenzione europea d’estradizione cesserà di avere effetto per gli Stati partecipi del presente Accordo.
1 Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich in Bern ausgetauscht werden.
2 Dieser Vertrag tritt einen Monat nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft, sofern in diesem Zeitpunkt das Europäische Auslieferungsübereinkommen für beide Parteien des vorliegenden Vertrages verbindlich ist, andernfalls zugleich mit diesem Übereinkommen.
3 Dieser Vertrag kann jederzeit schriftlich gekündigt werden; er tritt sechs Monate nach der Kündigung ausser Kraft. Er tritt auch ohne besondere Kündigung in dem Zeitpunkt ausser Kraft, in dem das Europäische Auslieferungsübereinkommen zwischen den Parteien des vorliegenden Vertrages unwirksam wird.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.