0.353.23 Convenzione internazionale del 13 aprile 2005 per la repressione degli atti di terrorismo nucleare

0.353.23 Internationales Übereinkommen vom 13. April 2005 zur Bekämpfung nuklearterroristischer Handlungen

Art. 19

Lo Stato Parte in cui sono stati avviati perseguimenti penali nei confronti del presunto autore del reato ne comunica, alle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati Parte.

Art. 19

Der Vertragsstaat, in dem der Verdächtige strafrechtlich verfolgt wird, teilt nach innerstaatlichem Recht oder nach den anwendbaren Verfahren den Ausgang des Verfahrens dem Generalsekretär der Vereinten Nationen mit; dieser unterrichtet die anderen Vertragsstaaten.

 

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