1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che non accetta l’uno o l’altro dei Titoli I o II.
2. Ogni Parte Contraente può ritirare una dichiarazione da essa formulata in virtù del paragrafo precedente, mediante una dichiarazione, trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.
3. Nessuna riserva è ammessa sulle disposizioni del presente Protocollo.
1. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde erklären, dass er Kapitel I oder Kapitel II nicht annimmt.
2. Jede Vertragspartei kann eine von ihr nach Absatz 1 abgegebene Erklärung durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Erklärung zurücknehmen; die Erklärung wird mit ihrem Eingang wirksam.
3. Vorbehalte zu diesem Protokoll sind nicht zulässig.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.