1. La Parte richiesta nega l’assistenza giudiziaria se:
- (a)
- la domanda compromette la sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico della Svizzera o, nel caso della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, della Repubblica popolare di Cina;
- (b)
- ritiene che, accondiscendendo alla domanda, possano essere compromessi in modo serio suoi importanti interessi;
- (c)
- la domanda concerne un reato di carattere politico;
- (d)
- la domanda concerne un reato che la Parte richiesta considera reato fiscale; la Parte richiesta può tuttavia dare seguito alla domanda se l’oggetto dell’indagine o del procedimento è una truffa in materia di tasse;
- (e)
- esistono seri motivi per ritenere che la domanda comporti pregiudizi a una persona in ragione della razza, religione, cittadinanza od opinioni politiche;
- (f)
- la domanda si riferisce al perseguimento di una persona per un reato per cui questa persona è già stata condannata, assolta o graziata nella Parte richiesta; oppure
- (g)
- in caso di domanda di applicazione di misure coercitive le azioni o le omissioni che presumibilmente hanno condotto alla fattispecie penale non sarebbero punibili se le azioni e le omissioni avessero avuto luogo nell’ambito giurisdizionale della Parte richiesta.
2. La Parte richiesta può negare l’assistenza giudiziaria se:
- (a)
- la domanda concerne il perseguimento di una persona che, se il reato fosse stato commesso nell’ambito giurisdizionale della Parte richiesta, non potrebbe più essere perseguita in seguito a prescrizione;
- (b)
- la Parte richiedente non può rispettare le condizioni riguardanti la riservatezza o la limitazione dell’impiego del materiale di prova ricevuto; oppure
- (c)
- la domanda concerne un reato per cui, secondo il diritto della Parte richiedente, è comminata la pena di morte, ma per cui, secondo il diritto della Parte richiesta, la pena di morte non è prevista oppure non è di norma eseguita; ciò non vale se la Parte richiedente dà alla Parte richiesta una garanzia da questa ritenuta sufficiente che la pena di morte non sarà pronunciata o che, se pronunciata, non sarà eseguita.
3. La Parte richiesta può differire l’assistenza giudiziaria se l’esecuzione della domanda pregiudica un’indagine o un procedimento penale in corso in detta Parte.
4. Prima di negare o differire l’assistenza giudiziaria conformemente al presente articolo, la Parte richiesta, per il tramite della sua autorità centrale, deve:
- (a)
- comunicare senza indugio alla Parte richiedente perché intende negare o differire l’assistenza; e
- (b)
- conferire con la Parte richiedente per chiarire se l’assistenza può essere accordata alle condizioni ritenute necessarie dalla Parte richiesta.
5. Se accetta le condizioni connesse con l’assistenza secondo il capoverso 4 (b), la Parte richiedente deve rispettarle.