1. Nessun testimone o perito, di qualsiasi cittadinanza, che compare su citazione davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente può essere perseguito, detenuto o sottoposto ad altra limitazione della libertà personale sul territorio di detto Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto.
2. Nessuna persona, di qualsiasi cittadinanza, citata davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per rispondere di fatti di cui è accusata può essere perseguita, detenuta o sottoposta a restrizioni della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto e non indicati nella citazione.
3. In assenza di un consenso scritto, nessuna delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere costretta a testimoniare nell’ambito di un procedimento diverso da quello oggetto della domanda di assistenza giudiziaria.
4. L’immunità prevista nel presente articolo cessa quando il testimone, il perito o la persona perseguita penalmente, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente per 30 giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie, rimane nondimeno su questo territorio oppure vi ritorna dopo averlo lasciato.
Der Zeuge, die Zeugin oder der oder die Sachverständige, der oder die einer Vorladung, um deren Zustellung ersucht worden ist, nicht Folge leistet, darf selbst dann, wenn die Vorladung Zwangsandrohungen enthält, nicht bestraft oder einer Zwangsmassnahme unterworfen werden, ausser wenn er oder sie sich später freiwillig in das Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates begibt und dort erneut ordnungsgemäss vorgeladen wird.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.