0.351.926.3 Trattato del 27 gennaio 2011 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia

0.351.926.3 Vertrag vom 27. Januar 2011 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kolumbien über Rechtshilfe in Strafsachen

Art. 15

1.  Nello Stato richiedente, le informazioni, i documenti e gli oggetti acquisiti mediante assistenza giudiziaria in base al presente Trattato non possono essere utilizzati ai fini di un’indagine, né prodotti come mezzi di prova in procedimenti relativi a reati per cui non è ammessa l’assistenza giudiziaria.

2.  Per qualsiasi altro uso è necessario l’assenso dello Stato richiesto. L’assenso non è necessario se:

a)
il reato cui si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie penale per la quale può essere concessa l’assistenza giudiziaria;
b)
il procedimento penale estero è istruito contro altre persone che hanno partecipato alla commissione del reato; o
c)
il materiale probatorio è utilizzato per un’indagine o un procedimento riguardante il pagamento di un risarcimento correlato a un procedimento per il quale è stata accordata l’assistenza giudiziaria.

Art. 14 Teilung eingezogener Vermögenswerte

1.  Da die Teilung eingezogener Vermögenswerte als eines der Mittel zur Steigerung der Wirksamkeit der in diesem Vertrag verankerten internationalen Zusammenarbeit gilt, verpflichten sich die Vertragsstaaten zur weitestgehenden Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Teilung gemäss ihrem innerstaatlichen Recht.

2.  Zur Teilung beschlagnahmter Vermögenswerte nach diesem Artikel schliessen die Vertragsstaaten für jeden Einzelfall eine Übereinkunft oder Vereinbarung ab, welche die besonderen Voraussetzungen für das Ersuchen, die Herausgabe und die Überweisung der geteilten Vermögenswerte festlegt.

 

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