1. Una domanda deve contenere i seguenti dati:
- a)
- l’autorità che conduce l’indagine o il procedimento nello Stato richiedente;
- b)
- l’oggetto e il motivo della domanda;
- c)
- se possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l’indirizzo della persona oggetto dell’indagine o del procedimento al momento della presentazione della domanda;
- d)
- il testo delle disposizioni legali applicabili nello Stato richiedente, la ragione principale della domanda delle prove o delle informazioni nonché una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che nello Stato richiedente sono motivo di indagine o di procedimento, eccettuato se si tratta di domande di consegna ai sensi dell’articolo 15.
2. Alla domanda devono inoltre essere allegati:
- a)
- in caso di consegna di atti procedurali e di decisioni giudiziarie (art. 15), il nome e l’indirizzo del destinatario;
- b)
- in caso di domanda implicante misure coercitive (art. 6) una dichiarazione dalla quale risulti perché si suppone che un mezzo di prova si trovi sul territorio dello Stato richiesto, a meno che queste informazioni non siano altrimenti accertabili dal contenuto della domanda o non appaiano nel corso dell’esecuzione della domanda;
- c)
- in caso di domanda di perquisizione di persone e locali o di sequestro, un attestato dell’autorità competente dello Stato richiedente da cui risulti che una simile misura è permessa soltanto se vi si trova l’oggetto della domanda;
- d)
- in caso di domanda di deposizione di testimoni (art. 9) o di altre dichiarazioni, il soggetto su cui deve essere udita la persona, compreso, all’occorrenza, l’elenco delle domande da porre;
- e)
- in caso di domanda di consegna di un detenuto (art. 20), la sua identità e la designazione delle persone incaricate della custodia durante il trasporto, quella del luogo verso il quale è trasferito e la durata massima del periodo di consegna;
- f)
- qualsiasi precisazione procedurale o esigenza auspicata dallo Stato richiedente.
3. Fatto salvo l’articolo 14 capoverso 2 del presente Trattato, lo Stato richiesto può esigere che la domanda sia corredata di elementi di prova formali.