Le persone che concorrono al procedimento sono autorizzate ad assistere
all’esecuzione degli atti d’assistenza giudiziaria nel territorio dello Stato richiesto, anche se la legge di quest’ultimo non prevede la loro presenza all’esecuzione di atti istruttori, purché ciò sia ammissibile secondo le prescrizioni di diritto interno dello Stato richiedente.
Die Anwesenheit von Prozessbeteiligten bei der Vornahme von Rechtshilfehandlungen im ersuchten Staat wird gestattet, auch wenn dessen Recht die Anwesenheit von Prozessbeteiligten bei Untersuchungshandlungen nicht vorsieht, dies aber nach den innerstaatlichen Vorschriften des ersuchenden Staates zulässig ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.