1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d’esecuzione può, fatta salva l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasferimento di un condannato senza il consenso di quest’ultimo quando la condanna pronunciata nei suoi confronti, o una decisione amministrativa presa in seguito a tale condanna, comportano una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
2. Lo Stato d’esecuzione dà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver considerato il parere del condannato.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato d’esecuzione:
4. Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto, anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:
5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato d’esecuzione può adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini di una interruzione della prescrizione.
6. Ogni Stato contraente può, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, indicare che non procederà all’esecuzione di condanne alle condizioni di cui al presente articolo.
4 Vedi tuttavia l’art. 2 del Prot. del 22 nov. 2017 (RS 0.343.11).
4 Siehe jedoch Art. 2 des Protokolls vom 22. Nov. 2017 (SR 0.343.11).
5 Deutschland:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.