1. Lo Stato richiesto dà seguito alle richieste di assistenza secondo la procedura prevista dalla sua legislazione e, a meno che tale legislazione non lo vieti, nel modo precisato nella richiesta, segnatamente applicando la procedura indicata nella richiesta o autorizzando le persone che vi sono designate ad essere presenti ed a partecipare alla messa in opera della richiesta.
2. Se la richiesta è urgente, i documenti o elementi probatori prodotti in risposta alla richiesta sono a domanda della Corte inviati con urgenza.
3. Le risposte dello Stato richiesto sono comunicate nella loro lingua e forma originali.
4. Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, qualora ciò sia necessario per eseguire efficacemente una richiesta alla quale può essere dato seguito senza dover ricorrere a misure di costrizione, in modo particolare quando si tratta di sentire una persona o di raccogliere la sua deposizione a titolo volontario, anche senza che le autorità dello Stato parte richiesto siano presenti, se ciò è determinante per una efficace esecuzione della richiesta, o d’ispezionare un sito pubblico o altro luogo pubblico senza modificarlo, il Procuratore può attuare l’oggetto della domanda direttamente sul territorio dello Stato secondo le seguenti modalità:
5. Le disposizioni che autorizzano la persona sentita o interrogata dalla Corte ai sensi dell’articolo 72 ad invocare le limitazioni previste al fine d’impedire la divulgazione d’informazioni confidenziali connesse con la sicurezza nazionale si applicano altresì all’esecuzione delle richieste di assistenza ai sensi del presente articolo.
5. Die Bestimmungen, auf Grund deren es einer vom Gerichtshof angehörten oder einvernommenen75 Person nach Artikel 72 gestattet ist, Einschränkungen geltend zu machen, um die Offenlegung vertraulicher Informationen im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit zu verhindern, finden auch auf die Erledigung von Rechtshilfeersuchen nach diesem Artikel Anwendung.
75 D, A: vernommenen
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.