0.312.1 Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998

0.312.1 Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998

Art. 23

Una persona che è stata condannata dalla Corte può essere punita solo in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Art. 23

Eine vom Gerichtshof für schuldig erklärte Person darf nur nach Massgabe dieses Statuts bestraft werden.

 

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