0.311.551 Protocollo aggiuntivo del 15 maggio 2003 alla Convenzione penale sulla corruzione

0.311.551 Zusatzprotokoll vom 15. Mai 2003 zu dem Strafrechtsübereinkommen über Korruption

Art. 5 Corruzione di giurati nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno, quando coinvolgono una persona che esercita le funzioni di giurato in seno al proprio sistema giudiziario.

Art. 5 Bestechung inländischer Schöffen

Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen Massnahmen, um die in den Artikeln 2 und 3 genannten Handlungen, wenn eine Person beteiligt ist, welche ihre Aufgabe als Schöffe im Gerichtswesen wahrnimmt, nach ihrem innerstaatlichen Recht als Straftaten zu umschreiben.

 

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