0.311.55 Convenzione penale del 27 gennaio 1999 sulla corruzione

0.311.55 Strafrechtsübereinkommen vom 27. Januar 1999 über Korruption

Art. 36 Dichiarazioni

Ogni Stato può, all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che definirà come reato penale la corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell’articolo 5, di funzionari internazionali ai sensi dell’articolo 9 o di giudici e di agenti delle corti di giustizia ai sensi dell’articolo 11, unicamente nella misura in cui il pubblico ufficiale o il giudice compie o si astiene dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri d’ufficio.

Art. 36 Erklärungen

Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde erklären, dass er die aktive und passive Bestechung ausländischer Amtsträger nach Artikel 5, Amtsträger internationaler Organisationen nach Artikel 9 oder von Richtern und Amtsträgern internationaler Gerichtshöfe nach Artikel 11 nur insoweit als Straftat umschreiben wird, als der Amtsträger oder Richter eine Handlung unter Verletzung seiner Pflichten vornimmt oder unterlässt.

 

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