0.311.55 Convenzione penale del 27 gennaio 1999 sulla corruzione

0.311.55 Strafrechtsübereinkommen vom 27. Januar 1999 über Korruption

Art. 1 Terminologia

Ai fini della presente Convenzione:

a.
l’espressione «pubblico ufficiale» è interpretata con riferimento alla definizione di «funzionario», «pubblico ufficiale», «sindaco», «ministro» o «giudice» nel diritto nazionale dello Stato nel quale la persona in questione esercita tale funzione e così come è applicata nel rispettivo diritto penale;
b.
il termine «giudice» di cui alla lettera a, comprende i membri del ministero pubblico e le persone che esercitano funzioni giudiziarie;
c.
in caso di procedimenti penali che coinvolgono un pubblico ufficiale di un altro Stato, lo Stato che promuove il procedimento può applicare la definizione di pubblico ufficiale soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il proprio diritto nazionale;
d.
per «persona giuridica» s’intende qualsiasi entità titolare di questo statuto in virtù del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati e degli altri enti pubblici nell’esercizio delle loro prerogative di potere pubblico e delle organizzazioni internazionali di diritto pubblico.

Art. 1 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens:

a.
wird der Ausdruck «Amtsträger» entsprechend der Bestimmung des Begriffs «Beamter», «Bediensteter im öffentlichen Dienst», «Bürgermeister», «Minister» oder «Richter» im innerstaatlichen Recht des Staates, in dem die betreffende Person die entsprechenden Aufgaben wahrnimmt, und so, wie er in dessen Strafrecht verwendet wird, ausgelegt;
b.
umfasst der unter Buchstabe a genannte Ausdruck «Richter» auch Angehörige der Staatsanwaltschaft und Personen, die richterliche Aufgaben wahrnehmen;
c.
kann der verfolgende Staat im Fall eines Verfahrens wegen einer Straftat, an der ein Amtsträger eines anderen Staates beteiligt ist, die Bestimmung des Begriffs «Amtsträger» nur insoweit anwenden, als sie mit seinem innerstaatlichen Recht vereinbar ist;
d.
bedeutet «juristische Person» jeden Rechtsträger, der auf Grund des anwendbaren innerstaatlichen Rechts diese Rechtsstellung innehat, mit Ausnahme von Staaten oder anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die staatliche Befugnisse ausüben, und der öffentlichrechtlichen internationalen Organisationen.
 

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