1 Al fine di assicurare la conservazione dei dati relativi al traffico informatico in applicazione dell’articolo 16, le Parti adottano le misure legislative e di altra natura necessarie per:
2 Le facoltà e le procedure di cui al presente articolo sono subordinate agli articoli 14 e 15.
1 Jede Vertragspartei trifft in Bezug auf Verkehrsdaten, die nach Artikel 16 zu sichern sind, die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen Massnahmen, um sicherzustellen:
2 Die Befugnisse und Verfahren nach diesem Artikel unterliegen den Artikeln 14 und 15.
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