L’autorità designata nell’articolo 1, avrà il diritto di corrispondere direttamente coll’autorità congenere istituita in ciascuno degli altri Stati contraenti.
Die im Artikel 1 bezeichnete Amtsstelle soll das Recht haben, mit der in jedem der andern Vertragsstaaten errichteten gleichartigen Behörde unmittelbar zu verkehren.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.