0.311.33 Convenzione internazionale del 30 settembre 1921 per la repressione dalla tratta delle donne e dei fanciulli (con Atto finale)

0.311.33 Internationales Übereinkommen vom 30. September 1921 zur Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandels (mit Schlussakte)

Art. 13

Il Segretario generale della Società16 terrà un elenco di tutte le Parti che avranno firmato, ratificato o denunciato la presente Convenzione o che vi avranno aderito. Questo elenco potrà essere consultato in ogni tempo dai membri della Società; esso sarà pubblicato più spesso che sia possibile secondo le istruzioni del Consiglio.

16 Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

Art. 13

Der Generalsekretär des Völkerbundes16 wird ein Verzeichnis aller Vertragsteile führen, die dieses Übereinkommen unterzeichnet, ratifiziert oder gekündigt haben oder ihm beigetreten sind. Dieses Verzeichnis wird jederzeit den Bundesmitgliedern zugänglich sein; es wird gemäss den Weisungen des Rates so oft als möglich veröffentlicht werden.

16 Siehe Fussnote 1 zu Art. 9.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.