Ciascuno degli Stati Contraenti avrà facoltà di far eseguire le notificazioni dai suoi rappresentanti diplomatici o consolari, direttamente e senza uso di coercizione, ai suoi cittadini che si trovano nel territorio dell’altro Stato. In caso di difficoltà nell’applicazione del presente articolo, sarà proceduto in conformità delle disposizioni dell’articolo 1.
Jeder der vertragschliessenden Staaten ist berechtigt, durch seine diplomatischen oder konsularischen Vertreter Zustellungen an seine, auf dem Gebiet des andern Staates sich aufhaltenden Angehörigen unmittelbar und ohne Anwendung von Zwang vornehmen zu lassen. Sofern sich aus der Anwendung dieses Artikels Schwierigkeiten ergeben, so wird nach den Vorschriften des Artikels 1 verfahren.
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