In uno Stato federale, le funzioni esercitate dall’organo di ricezione, diverse da quelle previste all’alinea a del paragrafo 1 dell’articolo 2, possono essere attribuite ad altri organi statali, per motivi di natura costituzionale.
In Bundesstaaten können die Aufgaben der Empfangsstelle, mit Ausnahme der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a vorgesehenen, aus Gründen des Verfassungsrechts anderen staatlichen Stellen übertragen werden.
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